Maggio 2023
CAM Edilizia
Dell’argomento abbiamo già accennato, ma qui vogliamo fare un approfondimento per dare alcune indicazioni più chiare e precise. Diamo per scontato il riferimento al testo DM 22.6.23 e vediamo alcuni aspetti generali di contenuto.
- Sono obbligatori?
I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e art. 57 del nuovo Codice Appalti dlgs 36/2023:
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità̀ tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
- A cosa si applicano?
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità̀ nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità̀ degli stessi.
- Cosa c’è di nuovo?
Novità la “Relazione CAM” prevista al punti 2.2.1 e viene redatta obbligatoria tra i documenti da presentare alla stazione appaltante dal progettista.
- C’è ancora la formazione degli operatori del cantiere?
Si e no, nel senso che è stata modificata la norma precedente che prevedeva la formazione DI TUTTI gli operai. Ora è prevista la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere).
Su questo ultimo punto Sigeambiente ha aggiornato il corso dedicato alla formazione e lo trovate disponibile al seguente link
https://sigeambiente-formazione.thinkific.com/courses/criteri-ambientali-minimi-edilizia
Articolo redatto da Barbara Fanetti