SCARTI VEGETALI COME SOTTOPRODOTTO

2 Settembre 2020
hedgehog-985315_1920

Ottobre 2024

Scarti vegetali come sottoprodotto

Uno dei temi oggetto di particolare attenzione negli scorsi anni è stato l’art. 185 comma 1 lett. f) del dlgs 152/06 dedicato alla qualifica dei rifiuti o meglio di ciò che NON è considerato rifiuto. In particolare il tema oggetto di ampio dibattito italiano è stato quello degli sfalci e potature che in varie tentativi si è cercato di considerare non rifiuti con esiti ondivaghi.

Assodata dal 2019 che solo a certe condizioni sfalci e potature possono essere qualificati come NON rifiuti, resta il problema di qualificarli attentamente per non incorrere comunque in sanzioni.

Su questo può essere d’aiuto il DPR 264/2016 che definisce proprio delle evidenze che debbono essere costituite al fine di qualificare come sottoprodotti e non rifiuti certi prodotti, tra cui le biomasse.

 

(si veda articolo sui sottoprodotti)

 

Il DPR 264/2016 disciplina l’iscrizione ad un apposito elenco della Camera di Commercio dedicato ai sottoprodotti sia come produttori che come utilizzatori. Lo scopo è proprio l’incontro tra domanda e offerta in questo sistema di economia circolare volto a valorizzare i prodotti e ridurre l’impiego di materia prima vergine.

Attraverso l’iscrizione a questo elenco di sottoprodotti e costituendo la documentazione (semplice) richiesta dal DPR 264/2016, è possibile costituire evidenze certe della qualifica quale NON rifiuto degli scarti vegetali e vi è la possibilità di facilitare il contatto con soggetti interessati all’acquisto degli scarti di vegetali come sottoprodotti.

Resta in ogni caso il presupposto di cui all’art. 185 lett. f) e quindi la provenienza effettiva dello scarto vegetale che, in molte realtà cooperative e aziendali può essere promiscuo ad attività su giardini privati che non rientrerebbero nella possibilità della qualifica di sottoprodotto.

E’ per questo che l’implementazione di un semplice sistema di gestione facilita l’organizzazione e aiuta nell’evitare di incorrere in sanzioni. L’iscrizione all’elenco sottoprodotti è un elemento utile, ma sono importanti i meccanismi di controllo che vanno organizzati a monte del processo produttivo dello scarto vegetale. La certificazione di questo processo produttivo è certamente un elemento in più per favorire l’incontro con l’utilizzatore finale.

 

Articolo redatto da Barbara Fanetti

Ecoetichette
Ecoetichette
Quali sono e come si distinguono?
RENTRI
RENTRI
Nuovo sistema di tracciamento rifiuti in vigore dal 15 giugno 2023
EMAS E BILANCI DI SOSTENIBILITA’
EMAS E BILANCI DI SOSTENIBILITA’
Dichiarazione Ambientale EMAS le novità del contenuto dal 9 gennaio 2020
https://www.barbarafanetti.it/wp-content/uploads/2024/10/Logo-ESTESO-tutto-bianco-768x264.png

Via Foro Boario 8/b – 25124 Brescia
E-mail: info@barbarafanetti.it

GDPR – Privacy Policy

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi gli aggiornamenti da Barbara Fanetti